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Abbraccio amichevole

 

INQUILINO E PADRONE DI CASA: CHI PAGA COSA?

La ripartizione delle spese tra locatore e conduttore spiegata in sintesi.

 

Frequenti le controversie in materia di ripartizione delle spese tra locatore (padrone di casa) e conduttore (inquilino). Per questo negli anni sono state elaborate diverse tabelle che dicono chi deve pagare cosa (ma bisogna sempre vedere cosa dice il contratto), utili anche per prevenire conflitti.

Il criterio fondamentale, in sintesi, previsto dal Codice Civile (art. 1576) è che l'inquilino paga la "piccola manutenzione" ordinaria, il proprietario quella straordinaria.

 

Ad esempio, l'inquilino la pulizia della caldaia, il proprietario la riparazione. Ma non è sempre facile distinguere.


Per questo, trovate qui la tabella del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017.

Inoltre potete utilizzare la tabella concordata tra Confedilizia e SUNIA-SICET-UNIAT a questo link 

APPROVATA LA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI

 

E' GIA' IN VIGORE LA NUOVA LEGGE CON LA QUALE FINALMENTE L'ITALIA RICONOSCE I LEGAMI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO OLTRE A DISCIPLINARE ALCUNI ASPETTI DELLE COPPIE DI FATTO SIA GAY CHE ETERO

(L. 20 maggio 2016 n. 76 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 118, il 21 maggio 2016)

unioni civili

Finalmente approvata l'attesa legge che, oltre a disciplinare alcuni aspetti delle coppie di fatto, sia gay che etero, suscita particolare interesse perché consente alle coppie dello stesso sesso di ottenere un riconoscimento giuridico della propria unione. Sebbene esse non potranno contrarre un matrimonio (come avviene in alcuni paesi UE quali il Regno Unito, la Francia e la Spagna, e in totale in 23 Stati nel mondo), potranno unirsi con un istituto che è estremamente assimilabile al matrimonio, previsto per le coppie etero. Sino ad oggi le coppie gay non ricevevano quasi alcun riconoscimento dalla legge italiana.

Era possibile ad oggi chiedere il riconoscimento della famiglia anagrafica "per motivi affettivi", ma con effetti giuridici limitati.

A) UNIONI CIVILI

Nelle Unioni Civili non sono previste le pubblicazioni e manca  l'obbligo di fedeltà.

Anche in altri Stati che ora prevedono il matrimonio anche per i gay, inizialmente è stato introdotto un istituto apposito in luogo del matrimonio, come ad esempio in Regno Unito con le Civil Partnerships in vigore dal 2004.

Le coppie gay, appena sarà stato emanato il decreto attuativo (previsto per luglio) potranno celebrare in Italia l'Unione Civile davanti all'Ufficiale dello Stato Civile (sono in corso di emanazione le apposite norme attuative), e dall'Unione Civile deriverà una serie di conseguenze giuridiche tipiche del matrimonio.

La legge è frutto di un compromesso politico e sono stralciati dal testo finale i riferimenti ai rapporti con i figli e in particolare alla cosiddetta stepchild adoption.

La legge, con l'art. 1 comma 20, estende in generale alle Unioni Civili i diritti ed i doveri previsti per il matrimonio, con alcune eccezioni, oltre a quanto detto in tema di adozioni e obbligo di fedeltà. Queste le novità principali, che scaturiscono dall'Unione Civile:

1. COGNOME COMUNE Le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi e anteporre o posporre al proprio il cognome comune.

2. REGIME PATRIMONIALE In mancanza di apposita diversa convenzione, si costituisce automaticamente la Comunione dei Beni.

3. IN CASO DI MORTE Il superstite diviene erede al pari di un coniuge, con applicazione dei diritti successori previsti dal codice civile  ha diritto alla pensione di reversibilità, al TFR ed all'indennità di preavviso.

Si tratta di una conquista di civlità, visto che, notoriamente, al momento della successione gli eredi in molti casi di fatto omettevano di riconoscere qualsivoglia diritto al partner gay superstite.

4. IN CASO DI MALATTIA Il partner ha diritti pari ad un coniuge, inclusi i diritti di visita e di accesso ai dati personali.

5. DIVORZIO BREVE, ALIMENTI E MANTENIMENTO L'art. 1 comma 24, a differenza che per il matrimonio, prevede lo scioglimento anche per semplice manifestazione di tale volontà da parte di una sola delle parti davanti all'Ufficiale di Stato Civile, con effetto dopo tre mesi. Inoltre si applicano le norme previste per il divorzio, senza "passare" per la preventiva separazione.

Si applicano dunque le norme in materia di alimenti e obbligo di mantenimento.

6. MATRIMONI GAY E UNIONI GAY CONTRATTI ALL'ESTERO; CITTADINANZA PER MATRIMONIO

La Legge italiana riconosce ai matrimoni gay ed alle unioni civili gay contratti all'estero gli effetti di un'Unione Civile. Si ritiene che tale previsione, unitamente a quella generale ex art. 1 comma 20 tra diritti del coniuge e diritti della parte di un'Unione Civile, comporti anche il diritto alla cittadinanza per matrimonio.

B) COPPIE DI FATTO

La seconda parte della legge (artt. 1 comma 36 in poi) si occupa della regolamentazione dei diritti e dei doveri delle "convivenze di fatto" sia gay che etero, quali "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile". Per l'accertamento concreto dei presupposti di convivenza, si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di "famiglia anagrafica" (DPR 223/1989).

Alcune tra le novità principali:

- diritto agli alimenti in caso di stato di bisogno, con precedenza su fratelli e sorelle del partner obbligato (per un periodo proporzionato alla durata della coppia)

- pari diritti rispetto al coniuge ambito penitenziario,

- diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero,

- diritto di abitazione in caso di morte,

- diritto di successione nel contratto di locazione in caso di morte o recesso dell'inquilino,

- pari diritti in ambito di graduatorie per alloggi di edilizia popolare

- diritti in ambito di impresa familiare,

E' prevista poi per le coppie di fatto la possibilità di stipulare un

CONTRATTO DI CONVIVENZA

Si tratta di un atto da stipulare davanti ad un avvocato o un notaio, che disciplina i rapporti patrimoniali tra le parti della coppia. Esso può contenere:

a l'indicazione della residenza;

b) le modalità di contribuzioni alla vita in comune;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni;

d) altri aspetti individuati dalle parti.

licenziamento

    JOBS ACT:

    DAL 7 MARZO VIA CON LE NUOVE REGOLE PER I LICENZIAMENTI

    (D.lgs 4.3.2015 n. 23, G.U. 7.3.2015 attuativo della L. 183/2014)

    Marzo 2015

 

 Cambiano dal 7 marzo scorso le regole in caso di licenziamento: per tutti gli assunti dopo tale data, in caso di licenziamento illegittimo, la reintegra diventa una possibilità marginale.

Si tratta del nuovo contratto "a tutele crescenti". In pratica, queste saranno le conseguenze in caso di licenziamento illegittimo:

 

A) GRANDI AZIENDE (sopra requisito occupazionale ex art.18)

La reintegrazione rimane in caso di licenziamento discriminatorio o nullo o intimato in forma orale ("inesistente"). 

Invece, in caso di licenziamento disciplinare, la reintegrazione è prevista solo in caso di "insussistenza del fatto materiale contestato". In dottrina già si discute sull'esatto ambito di tale ipotesi.

nei casi di vizi procedurali del licenziamento (mancanza di motivazione o violazione procedura art. 7 L. 300/1970), il risarcimento sarà dovuto in misura ridotta: 1 mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 2 ed un massimo di 12.

 

La sanzione ordinaria per il licenziamento illegittimo (ossia fuori dalle ipotesi appena descritte) per mancanza di giusta causa e/o motivo, sarà un risarcimento tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità, nella misura di 2 mensilità per ogni anno di attività prestata. Tali somme non sono soggette a contribuzione.

 

Sono previste particolari regole per la conciliazione economica allo scopo di evitare un giudizio.

 

 

B) PICCOLE AZIENDE (sotto requisito occupazionale ex art. 18) ed ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA (Partiti, sindacati, associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività culturale, di istruzione o religiosa o di culto)

 

La reintegra è prevista solo in caso di licenziamenti discriminatori nulli ed orali (come sopra).

In caso di altri tipi di illegittimità (mancanza di giusta causa e giustificato motivo) continua ad esserci solo una sanzioni economica. Finora essa era quantificata tra 2,5 e 6 mensilità (art. 8 L. 604/1966). Ora invece la misura sarà tra 2 e 6 mensilità, calcolando una mensilità per ogni anno di attività prestata.

Quindi la tutela per questa categoria di lavoratori, già particolarmente debole, è ulteriormente diminuita.

separazione divorzio vicenza

Separazioni e divorzi senza andare in Tribunale: le novità introdotte dalla Legge 162/2014.

Gennaio 2015

 

Non è più necessario sempre recarsi in Tribunale per separarsi e divorziare. Le coppie che decidono di separarsi o divorziare possono farlo semplicemente recandosi in Comune, oppure stipulando un accordo con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

 

A) Procedura davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Se non ci sono figli minorenni o economicamente non autosufficienti è possibile separarsi e/o divorziare con un accordo in Comune. Non può avere contenuti economici.

Ecco ad esempio il servizio del Comune di Vicenza

 

B) E' possibile anche separarsi e/o divorziare tramite un accordo stipulato con l'assistenza dei propri avvocati.

Questa procedura si può utilizzare anche in presenza di figli e può anche prevedere accordi economici quali assegno di mantenimento, somma una tantum, trasferimento immobiliare.

Vedi ad esempio le linee guida della Procura di Milano.

 
lavoro precario

STORICA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA

NOVEMBRE 2014

 

La decisione tanto attesa è infine arrivata. La Corte di Lussemburgo ha accolto in pieno il punto di vista dei precari, dichiarando illegittima la normativa italiana.

 

Secondo la Corte lo Stato Italiano non può sottrarre il settore della scuola alle regole che valgono per tutti gli altri settori, abusando illimitatamente del contratto a termine senza reali esigenze obiettive, senza fissare termini certi per l'espletamento dei concorsi, assumendo reiteratamente per anni ed anni su posti vacanti.

 

Già i Giudici italiani avevano riconosciuto (v. sopra sentenze del Tribunale di Vicenza ) che i precari devono essere trattati esattamente come i dipendenti di ruolo.

Pertanto, venuta meno la ragione finanziaria che di fatto motivava la scelta dello Stato di mantenere migliaia di insegnanti sempre come neo-assunti, seppure in realtà utilizzandoli in modo continuativo, lo Stato Italiano non aveva, a maggior ragione, più alibi per giustificare il perdurante precariato.

 

I giudici italiani dovranno ora conformarsi alla pronuncia della Corte Europea nelle cause già in corso, dove gli insegannti chiedono la stabilizzazione ed i danni, ed in quelle che verranno ora instaturate se il MIUR non si adeguerà spontaneamente, stabilizzando gli insegnanti precari da oltre 36 mesi.

 

Inoltre, chi è stato precario per oltre 36 mesi dovrebbe aver diritto anche al risarcimento dei danni.

 

Qui il testo completo della sentenza della Corte Europea:

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5f215abb8f7ea4ed3ae3ba451aeef96b7.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obh8Oe0?text=&docid=160109&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=75937

 

Parità per le insegnanti precarie in maternità

Marzo 2013

 

comunicato Snadir - Importante sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso , il quale ha accolto il ricorso presentato  nei confronti del Miur - relativamente all'indennità di maternità -  da una docente di religione cattolica.
Il Giudice, richiamando le argomentazioni formulate nel ricorso dai legali dello Snadir del Veneto, avv. Gianni Cristofari e avv. Michele Stratta del Foro di Vicenza, ha riconosciuto che i precari hanno diritto a ricevere lo stesso trattamento di maternità degli insegnanti di ruolo (ossia il 100% della retribuzione invece dell' 80% previsto genericamente dalla legge), in quanto questo diritto è sancito sia dal CCNL  di settore sia -  in ogni caso – dal  Principio di non discriminazione dei precari previsto dal diritto dell'Unione Europea.
In particolare il Giudice, nel motivare la decisone – peraltro coerente con alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione -  ha citato la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70 che recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragione oggettive”.
Lo SNADIR esprime soddisfazione per la sentenza in questione, che ha condannato l'Amministrazione al pagamento di circa 3.000 euro, oltre agli interessi legali, e che va ad incrementare la positiva giurisprudenza in materia.
Domenico Zambito

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